PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Qualifica). - 1. I medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o i servizi dell'Amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati.
      2. Negli istituti penitenziari con capienza massima tollerabile fino a duecento detenuti, provvisti di servizio integrativo di assistenza sanitaria e di servizio specialistico, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso dei prescritti titoli professionali è qualificato coordinatore sanitario.
      3. Negli istituti sede di ospedale penitenziario e negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a duecento detenuti, il medico incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso di più titoli professionali è qualificato dirigente sanitario».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Rapporto di incarico). - 1. Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1 sono disciplinate dalle norme della presente legge.
      2. Ai medici incaricati non si applicano le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
      3. Ai medici, agli infermieri e ai tecnici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non

 

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si applicano, altresì, le incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con le università.
      4. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per i concorsi nel Servizio sanitario nazionale e in caso di chiusura o di soppressione dell'istituto penitenziario ha diritto al trasferimento in istituti limitrofi.
      5. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha diritto alla tutela legale da parte dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Numero dei medici incaricati). - 1. Il numero complessivo dei medici incaricati è fissato in non più di settecento unità.
      2. Il numero dei medici incaricati da destinare a ogni istituto o servizio penitenziario è determinato, in relazione alla capienza massima tollerabile di ciascun istituto, in ragione di un medico incaricato per ogni cento detenuti e in base ai carichi di lavoro, in particolare a quelli relativi ai servizi previsti nei centri diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici giudiziari.
      3. Il numero complessivo dei medici incaricati e la loro ripartizione tra i singoli istituti o servizi penitenziari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono definitivi e possono essere modificati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      4. È istituito l'incarico di medico del provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento del plus-orario.

 

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      5. Nel caso di dimissioni del medico incaricato per raggiunti limiti di età o volontarie o per esonero, i medici già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10.
      6. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo a richiesta dell'interessato».

Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Sistemi di ammissione). - 1. L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio».

Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria in riferimento al proprio distretto.
      2. La commissione giudicatrice è presieduta dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria ed è composta:

          a) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici-chirurghi competente per territorio;

          b) dal dirigente responsabile dell'unità operativa sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di competenza, che svolge funzioni di segretario;

          c) da un medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria addetto al provveditorato regionale.

      3. Per ognuno dei componenti la commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominato un sostituto di pari grado».

 

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Art. 6.

      1. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, le parole: «dieci punti» sono sostituite dalle seguenti: «venti punti».

Art. 7.

      1. L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Doveri). - 1. Il medico incaricato è tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera nei centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria per ventiquattro ore settimanali e per diciotto ore, con eventuale plus-orario, negli altri istituti penitenziari. Qualora per esigenze motivate dal servizio superi il monte orario settimanale stabilito, può usufruire del recupero delle ore effettuate in esubero. È tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali. Il medico incaricato svolge prestazioni medico-legali nei confronti del personale della polizia penitenziaria.
      2. Il medico incaricato ha la responsabilità dell'armadio farmaceutico.
      3. Il medico incaricato è tenuto altresì alla osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e pena nonché del regolamento interno dell'istituto cui è addetto e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto medesimo».

Art. 8.

      1. L'articolo 17 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Riposo settimanale e festivo). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno alla settimana e negli altri giorni

 

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riconosciuti festivi, conservando il normale trattamento economico».

Art. 9.

      1. L'articolo 18 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Assenze retribuite). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni lavorativi, anche non continuativi, all'anno, ai quali si aggiunge la festività del Santo patrono della città in cui ha sede l'istituto penitenziario.
      2. In caso di infermità il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di sei mesi. In caso di matrimonio egli può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata di quindici giorni.
      3. Tra le assenze retribuite ai sensi del presente articolo rientrano anche quelle dovute a partecipazione a congressi attinenti alle problematiche della sanità penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione continua permanente, obbligatori per il personale sanitario».

Art. 10.

      1. L'articolo 19 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Assenze non retribuite). - 1. Il medico incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per la durata di seguito indicati:

          a) per infermità che comporta un'assenza di durata superiore a quella prevista dall'articolo 18: durata massima mesi dodici;

          b) per richiamo alle armi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331: per la durata del richiamo stesso;

          c) per motivi privati o di studio: durata massima mesi dodici.

 

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      2. I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non sono computabili ai fini dell'aumento periodico della retribuzione né ai fini della liquidazione dell'indennizzo per soppressione di posto, di cui all'articolo 40».

Art. 11.

      1. L'articolo 36 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Cessazione dall'incarico per limiti di età). - 1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie sessantacinque anni di età.
      2. Il medico incaricato può chiedere di prorogare a settanta anni il termine di cui al comma 1».

Art. 12.

      1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Compenso mensile). - 1. Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo di 2.000 euro.
      2. Ai medici incaricati i quali esercitano l'incarico negli istituti o servizi penitenziari situati a Favignana, a Gorgona e Porto Azzurro spetta un'indennità di sede disagiata pari a 200 euro.
      3. Ai coordinatori sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 150 euro.
      4. Ai dirigenti sanitari spetta un'indennità di dirigenza pari a 250 euro.
      5. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è corrisposto per tredici mensilità.
      6. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,5 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
      7. Il compenso mensile lordo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 deve essere rideterminato

 

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entro il mese di gennaio di ogni triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, in relazione al costo della vita secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica sopravvenute nell'ultimo triennio e ad eventuali accresciuti compiti e funzioni».

Art. 13.

      1. L'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 51. - (Servizio di guardia medica). - 1. Per le esigenze di servizio e per garantire alla popolazione detenuta standard assistenziali adeguati è istituito il servizio di guardia medica, che, oltre a garantire le eventuali urgenze ed emergenze, integra il servizio dei medici incaricati, assumendone le funzioni in assenza del medesimo.
      2. Il rapporto di lavoro degli operatori del servizio di guardia medica è di tipo libero-professionale.
      3. Per ciascun turno di guardia medica espletato spetta al medico un compenso orario da determinare, entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. A tale compenso è aggiunto l'importo obbligatorio previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, pari al 12,50 per cento, di cui il 4,50 per cento a carico del medico e il rimanente 8 per cento a carico dell'Amministrazione penitenziaria.
      4. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio e deve tenere conto di un'indennità per il servizio festivo e notturno.

 

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      5. Ai medici di guardia che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato.
      6. L'orario mensile non può essere inferiore a 60 ore né superiore a 192 ore per ogni medico di guardia e può essere svolto anche prestando servizio in più istituti.
      7. Presso ogni istituto penitenziario è predisposta una graduatoria per titoli e per servizi al fine del conferimento di incarichi resisi disponibili».

Art. 14.

      1. L'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. - (Servizi specialistici). - 1. Ogni istituto penitenziario deve poter disporre di un adeguato servizio specialistico. Il rapporto degli operatori del servizio specialistico è di tipo libero-professionale.
      2. Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti i quali devono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico a mezzo di adeguate risorse tecnologiche.
      3. Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirughi e degli odontoiatri.
      4. In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare il medico incaricato a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.
      5. Le prestazioni di tipo psichiatrico, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale e terapeutica territoriale integrata,

 

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sono erogate dal dipartimento di salute mentale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio».

Art. 15.

      1. L'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Servizio di guardia infermieristica). - 1. Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica, l'Amministrazione penitenziaria può assegnare agli istituti un congruo numero di ore di servizio da assicurare con infermieri libero-professionisti o mediante convenzioni con aziende ospedaliere. Il rapporto è di tipo libero-professionale.
      2. L'infermiere presta l'opera secondo i turni prestabiliti mensilmente dal responsabile del servizio e nel rispetto del codice deontologico.
      3. Per ciascun turno espletato spetta all'infermiere un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerate anche le indennità festiva e notturna e tenute presenti le indicazioni della Federazione dei collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per cento per ogni biennio di anzianità di servizio.
      4. Agli infermieri che operano negli istituti o nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora di servizio effettivo prestato».

Art. 16.

      1. Gli articoli 39 e 39-bis della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

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Art. 17.

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina penitenziaria.
      2. Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere i medici incaricati e i medici di guardia a scuole di specializzazione in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.
      3. L'attività di medicina preventiva è resa operativa dal dipartimento dell'azienda sanitaria locale di competenza, che a sua volta, per motivi logistici, può avvalersi dell'opera del responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione libero-professionale.

Art. 18.

      1. I posti disponibili di medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante concorso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti direttamente dal Ministero della giustizia.
      2. Su richiesta dell'interessato, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge operano con la qualifica di medico incaricato provvisorio nell'Amministrazione penitenziaria sono qualificati come medici incaricati definitivi nell'istituto dove operano.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.